A seguito dell’uscita del Decreto n. 1335 della Direzione generale risorse umane e organizzazione del Ministero della Cultura relativo all’ “Ordinamento professionale del personale non dirigenziale del MiC”, del 10 novembre 2025 in cui, con un atto inspiegabile a livello normativo e pratico, sono stati modificati, senza alcuna consultazione neppure con le parti sindacali, i requisiti d’accesso dall’esterno per alcune categorie di funzionari ministeriali, le associazioni di categoria ANA, API-Mibact, Archeoimprese, Assotecnici, Associazione Bianchi Bandinelli e la Consulta di Topografia Antica e la Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia si sono espresse sollevando osservazioni circa le criticità legate a questa azione per ciò che attiene le professioni della cultura e richiedendo l’immediata modifica del suddetto decreto e il suo adeguamento a quanto previsto dal DM 244/2019.
Il D.M. 244/2019, in applicazione della Legge 110/2014, definisce, per ogni professione dei beni culturali, i requisiti necessari per poter svolgere tali professioni, divise in 3 fasce. La fascia I, la più alta, riserva a coloro che ne hanno i requisiti tutte quelle mansioni che in forma autonoma il professionista può svolgere, anche coordinando professionisti delle fasce più basse.
L’accesso alla Fascia I è possibile, tra le altre cose, solo avendo un titolo post-lauream attinente al profilo professionale indicato. L’acquisizione del solo titolo di laurea magistrale, invece, permette l’accesso alla Fascia II, senza possibilità di operare in autonomia e con necessità di collaborare sotto coordinamento della Fascia I.
Per ciò che attiene le mansioni indicate per i funzionari ministeriali già citati, come indicate nella circolare in oggetto, tali mansioni sono quelle che rientrano, ai sensi della normativa nazionale suddetta, tra quelle riservate alle Fasce I.
Si apre, quindi, un grave e profondo iato con effetti sconsiderati: funzionari che non rispondono alla normativa professionale vigente che dovranno esprimersi in procedimenti (come ad es. le procedure di archeologia preventiva) che la legge espressamente richiede siano redatte da professionisti di livello superiore, con il conseguente fiorire di ricorsi e contestazioni.
Con questo nuovo Ordinamento professionale, dunque, un funzionario ad es. archeologo del MiC si troverebbe a svolgere attività superiori a quelle che la normativa di settore gli consente di fare: un autentico non-sense.
Infine, gli stessi funzionari potrebbero essere esclusi da attività specifiche della loro funzione: funzionari archeologi, ad esempio, non potrebbero, a norma dell’art. 16 dell’Allegato II.18 del Codice dei Contratti pubblici, progettare scavi archeologici dal momento che la disposizione citata riserva tale attività agli archeologi di Fascia I.
Senza parlare poi del danno che verrà apportato alla formazione universitaria: di fatto si va a vanificare la funzione delle scuole di specializzazione e dei master.
È possibile leggera la lettera inviata al Ministero della Cultura e ai sindacati in forma integrale qui: lettera.