Il 25 giugno 2014 è stata approvata in via definitiva alla Camera la proposta di legge sul riconoscimento dei professionisti dei beni culturali. La legge (Legge 110 del 2014) all’art. 1 dispone che gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi siano” affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, [...] in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”. All’art. 2 stabilisce che “sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi…” e che “le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi” sono stabilite dal Ministero sentite, tra le altre, le associazioni professionali.
I requisiti di cui all’art. 2 della Legge 110 sono stati definiti attraverso il suo regolamento attuativo, il DM 244/2019. L’Associazione Nazionale Archeologi, che siede nella Commissione ex art. 10 del Decreto come associazione di categoria in rappresentanza degli archeologi, ha partecipato al tavolo tecnico istituito dal Ministero per la definizione dei requisiti apportando un contributo sostanziale, frutto di anni di lavoro e di confronto tra le realtà professionali di diverse regioni italiane.
Il DM 244 ha provato ad identificare tutte le attività che caratterizzano la professione dell’archeologo, sia rispetto agli ambiti (tutela, valorizzazione, ricerca, etc…) che rispetto alle mansioni (direzione, coordinamento, affiancamento, collaborazione, etc…). Come risultato di questo lavoro, gli archeologi sono divisi in tre fasce basate sui diversi livelli di formazione ed esperienza professionale:
- I fascia: archeologi in possesso di laurea specialistica o quadriennale v.o. + titolo di specializzazione/perfezionamento oppure dottorato di ricerca oppure master di II livello + 12 mesi (=252 giorni) di esperienza professionale o curriculare. Alla I fascia sono riservate le attività di direzione e coordinamento.
- II fascia: archeologi in possesso di laurea specialistica o quadriennale v.o. + 12 mesi (=252 giorni) di esperienza professionale o curriculare.
- III fascia: archeologi in possesso di laurea triennale + 12 mesi (=252 giorni) di esperienza professionale o curriculare.
(N.B. Esistono norme transitorie e casi particolari che consentono l’accesso alle fasce secondo criteri diversi da quelli elencati, da verificare nel testo del DM 244/2019, “Allegato 2”).
Le attività dell’archeologo sono state poi raggruppate in quattro categorie (lettere A-D) corrispondenti genericamente ai principali ambiti professionali. Le quattro categorie sono state ulteriormente divise al loro interno ricercando le specifiche attività, definite “caratterizzanti”.
Il Decreto prevede che per l’iscrizione all’elenco gli archeologi debbano dimostrare di svolgere o poter svolgere con piena competenza almeno una delle attività caratterizzanti: il controllo di questo requisito non è però ancora stato definito dalla competente Direzione Generale Educazione e Ricerca.

L’iscrizione agli elenchi può avvenire attraverso il sito dedicato del MiC - Ministero della Cultura, oppure avvalendosi del servizio messo a disposizione dall’ANA in quanto associazione di categoria in possesso dei requisiti definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico (servizio riservato agli iscritti ANA attraverso lo sportello elencoarcheologi@archeologi.org).
Si rammenta che l’iscrizione agli elenchi non è obbligatoria, mentre è obbligatorio possedere i requisiti definiti dall’Allegato 2 del DM 244/2019 per svolgere le singole attività professionali.
