Comunicato Stampa Stati Generali Sicurezza Lavoro - 22 ottobre 2025. "Innovazioni legislative 2024/2025: patente a crediti e nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione"

 

Il 30 settembre 2024, quindi oltre un anno fa, come ANA - Associazione Nazionale Archeologi, associazione di categoria degli archeologi italiani, abbiamo evidenziato l’inapplicabilità alla professione dell’archeologo della previsione normativa di cui all’art. 29, c. 19, del D.L. 2 marzo 2024.

Infatti, la professione dell’archeologo, in ogni suo aspetto e in qualsiasi forma contrattuale, è una professione intellettuale. 

Su un piano normativo, non esistono professioni parzialmente intellettuali: il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1234/12 febbraio 2022 dichiara che “ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione” e che di conseguenza l’appalto di servizi di natura intellettuale è quello che richiede “un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate”. 

E questo è precisamente il caso delle attività dell’archeologo. 

In nessuna mansione esistono operazioni che possano essere definite standardizzate o ripetibili a prescindere dall’operatore. Quando un archeologo lavora prende SEMPRE decisioni che discendono dalle sue cognizioni specialistiche e dalla sua competenza sulla base del contesto in cui si trova ad operare. Il fatto che, nel corso delle proprie operazioni, il professionista possa svolgere operazioni fisiche non ha alcuna rilevanza ai fini dell’identificazione di una prestazione come “intellettuale”, come sancito dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, in quanto anche le azioni pratiche corrispondono ad un know-how specialistico e caratteristico del professionista archeologo.

Di recente si è discusso se i servizi di architettura e ingegneria rientrassero tra quelli “ad alta intensità di manodopera” per i quali l’art. 108 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede un tetto del 30% sulla componente economica e il MIT nel parere n. 3688/2025 ha chiarito che non sono servizi ad alta intensità di manodopera, ma servizi di natura intellettuale e tale distinzione si fonda su quello che abbiamo appena detto per gli archeologi, ovvero che nei servizi intellettuali, l’attività professionale non è standardizzabile.

Ricordiamo che in quello stesso Codice dei Contratti noi archeologi rientriamo sotto i servizi di architettura e ingegneria, ma forse c’è chi ci considera ancora figliastri di questo mondo.

La stessa circolare n.4 del 23/09/2024 dell’INL specifica che “per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio: ingegneri, architetti, geometri ecc.)”.

L’ambito di applicazione dell’art. 29, c. 19, del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, inoltre, è quello dei cantieri dove si svolgono lavori edili e di ingegneria civile, ambito nel quale sono inclusi solo i lavori di “scavo” generico ricompresi nelle operazioni di movimento terra, e non la categoria specialistica dello scavo archeologico. La fattispecie dello “scavo archeologico” è un ambito speciale, nel quale intervengono ditte e imprese in possesso di certificazione OS/25, per le quali l’ambito di applicazione della norma in oggetto non è previsto. Eventuali professionisti che dovessero intervenire all’interno dello scavo archeologico in regime di lavoro autonomo, tuttavia, si troverebbero ad operare all’interno di un cantiere archeologico, fattispecie distinta dal cantiere edile (su questo si veda la differenza che l’ISTAT propone all’interno del Codice Ateco 43.12.00 e il documento INAIL “SICUREZZA & ARCHEOLOGIA - Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale”, che opera le dovute distinzioni tra cantieri edili e cantiere di scavo archeologico).

La specificità della professione dell’archeologo, in regime di lavoro autonomo, quale professione intellettuale, esclude l’archeologo dall’obbligo di sottostare alla disciplina della patente a punti. Su questo non ha contribuito a fare chiarezza l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza del Lavoro, che oltre a non considerare le specificità della professione di archeologo, equiparandola genericamente ad altri lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei di cui all’art. 89 del D. Lgs. 81, nella FAQ n.11 dichiara e cito “gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata”.

Quindi la FAQ, dall’essere uno strumento di chiarimento, è diventata una nuova legge perché senza alcun atto formale ci ha chiesto di dichiarare il falso! In quanto dichiarare di essere “iscritti alla Camera di Commercio” pur non essendolo equivale a dichiarare il FALSO. Stabilire deliberatamente che siamo una mezza professione intellettuale equivale a renderci qualcosa che non esiste in giurisprudenza, quindi qualcosa di falso.

per un anno sono state ignorate tutte le nostre pec con richieste di modifica e chiarimento in materia. per un anno sono stati ignorati tutti quei colleghi che non hanno p.iva ma svolgono lavoro occasionale. 

Per un anno sono state ignorate tutte le minacce subite dai colleghi che si sono rifiutati di dichiarare il falso: molti colleghi, infatti, hanno denunciato di aver subito pressione e rischiato di perdere incarichi di lavoro, semplicemente per aver rispettato la legge.

Denunciamo oggi pubblicamente la discriminazione che i professionisti archeologi stanno subendo all’interno della categoria degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 66!

E richiediamo che i redattori dei piani di sicurezza e coordinamento tengano semplicemente conto delle specificità delle esigenze dell’archeologo in quanto lavoratore autonomo fornitore di prestazione intellettuale in tutti i documenti dove devono essere indicate i nominativi, le misure di coordinamento e le modalità organizzative dei lavoratori autonomi, come esplicitamente previsto nel D. Lgs. 81/2008. Chiedendo loro, legittimamente, ogni tipo di formalità comunemente già prevista (es. DURC quando previsto, attestati di formazione generica o specifica a seconda delle esigenze del cantiere, idoneità sanitaria, ecc…). 

 

Inoltre, ancora una volta, chiediamo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di modificare la suddetta FAQ nel rispetto della legge e l’esclusione immediata degli archeologi dalla categoria dei lavoratori autonomi obbligati al possesso della patente a crediti di cui al citato art. 27.

 

In alternativa, sollecitiamo i competenti organi amministrativi dello Stato all’esigenza di una modifica della norma affinché non permangano zone d’ombra nella sua applicazione, con un’applicazione chiara e uniforme per tutte le categorie professionali intellettuali e non solo di una di esse.