La cosiddetta "Patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili"
L’ANA, Associazione Nazionale Archeologi, associazione di categoria degli archeologi italiani, evidenzia l’inapplicabilità alla professione dell’archeologo della previsione normativa di cui all’art. 29, c. 19, del D.L. 2 marzo 2024.
Proprio come recita il testo normativo, sono infatti esclusi dall’applicazione i lavoratori autonomi fornitori di “prestazione intellettuale” (sulla definizione della quale è intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 1234 del 21/02/2022), ambito nel quale rientrano tutte le prestazioni fornite dagli archeologi sui cantieri edili, in quanto “non standardizzate” e nelle quali è sempre preponderante l’apporto originale del professionista, basato sulla sua competenza e preparazione specialistica.
L’ambito di applicazione dell’art. 29, c. 19, del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, inoltre, è quello dei cantieri dove si svolgono lavori edili e di ingegneria civile, ambito nel quale sono inclusi solo i lavori di “scavo” generico ricompresi nelle operazioni di movimento terra, e non la categoria specialistica dello scavo archeologico (su questo si veda la differenza che l’ISTAT propone all’interno del Codice Ateco 43.12.00 e il documento INAIL “SICUREZZA & ARCHEOLOGIA - Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale”, che opera le dovute distinzioni tra cantieri edili e cantiere di scavo archeologico).
Gli archeologi che operano in regime di lavoro autonomo sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione della previsione normativa di cui all’art. 29, c. 19, del D.L. 2 marzo 2024.