
Nelle F.A.Q. relative alla Patente a Crediti per la Sicurezza nei Cantieri Edili presenti sul sito internet INL (https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/) al n. 11 è stata fornita risposta ad un quesito riguardante la professione di archeologo.
In relazione a ciò, l’Associazione Nazionale Archeologi comunica quanto segue:
1) La professione dell’archeologo è a tutti gli effetti una professione intellettuale. Come stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1234 del 21/02/2022 le prestazioni intellettuali si differenziano dalle altre per non essere caratterizzate da operazioni standardizzate ma da azioni che vengono compiute sulla base della discrezionalità del professionista basata sulla propria competenza e preparazione. Il fatto che, nel corso delle proprie operazioni, il professionista possa svolgere operazioni fisiche, come riportato nella vostra circolare nr. 4/2024, non ha alcuna rilevanza ai fini dell’identificazione di una prestazione come “intellettuale”, come sancito dalla citata sentenza del Consiglio di Stato.
2) Nella citata circolare nr. 4/2024 si escludono esplicitamente dall’applicazione della norma in oggetto i professionisti ingegneri e architetti che intervengono sui cantieri. Vale la pena ricordare che, all’interno del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), il lavoro dell’archeologo è equiparato e inserito esplicitamente tra i servizi di ingegneria e architettura.
3) La fattispecie dello “scavo archeologico” è un ambito speciale, nel quale intervengono ditte e imprese in possesso di certificazione OS/25, per le quali l’ambito di applicazione della norma in oggetto non è previsto. Eventuali professionisti che dovessero intervenire all’interno dello scavo archeologico in regime di lavoro autonomo, tuttavia, si troverebbero ad operare all’interno di un cantiere archeologico, fattispecie distinta dal cantiere edile (su questo si veda la differenza che l’ISTAT propone all’interno del Codice Ateco 43.12.00 e il documento INAIL “SICUREZZA & ARCHEOLOGIA - Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale”, che opera le dovute distinzioni tra cantieri edili e cantiere di scavo archeologico).
4) Anche all’interno dello scavo archeologico, in ogni caso, la prestazione dell’archeologo in regime di lavoro autonomo è da ritenersi “prestazione intellettuale” come da definizione del Consiglio di Stato, rendendo inapplicabile la norma in oggetto.
5) L’attività dell’archeologo non è attualmente normata attraverso un Ordine o un Albo professionale. La Legge 110/2014 ed i suoi decreti attuativi D.M. 244/2019 prevedono che l’iscrizione agli Elenchi nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali, così come individuati nell’art. 9bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) (per il profilo “Archeologo” si veda l’allegato 2) sia non obbligatoria: queste professioni possono essere esercitate anche da coloro che non sono iscritti negli elenchi, purché documentino il possesso dei requisiti in relazione alle fasce indicate nei rispettivi bandi. A tal proposito, quindi, l’indicazione inserita nelle F.A.Q. al punto 11) è palesemente errata e da correggere.
In virtù di quanto segnalato l'ANA ha richiesto ieri, 16 ottobre, la revisione della risposta contenuta al punto 11 delle sud-dette F.A.Q., confermando, per gli archeologi che operano in regime di lavoro autonomo, l’esclusione dall’ambito di applicazione della previsione normativa di cui all’art. 29, c. 19, del D.L. 2 marzo 2024, in quanto a tutti gli effetti professione intellettuale.